D. Sabrina, iniziamo dalla base. Chi decide quanto paga ogni condòmino?
La risposta è: la legge, prima di tutto. Il Codice Civile — in particolare gli articoli 1123-1126 — stabilisce i criteri di ripartizione delle spese condominiali. Il punto di partenza è sempre la tabella millesimale: ogni unità immobiliare ha un valore espresso in millesimi, calcolato da un tecnico abilitato sulla base di parametri oggettivi — superficie, piano, esposizione, luminosità. Quei millesimi rappresentano la quota di ogni condòmino sulle parti comuni, e di conseguenza la sua quota di spesa.
D. Come si calcolano esattamente i millesimi?
Il calcolo viene effettuato da un geometra, un ingegnere o un architetto incaricato dall'assemblea. Si parte dalla superficie reale di ogni unità immobiliare, rapportata alla superficie totale dell'edificio, e si applicano coefficienti correttivi che tengono conto del piano — chi abita più in alto paga meno per alcune voci — dell'esposizione, della destinazione d'uso. Attenzione: per legge non si deve tenere conto del canone di locazione, dei miglioramenti apportati dal proprietario o dello stato di manutenzione dell'appartamento. I millesimi fotografano il valore oggettivo dell'immobile, non le scelte del proprietario.
La corretta ripartizione delle spese è il cuore della contabilità condominiale
D. Il Codice Civile prevede un solo criterio di ripartizione?
No, e questo è il punto che genera più confusione. L'art. 1123 prevede tre criteri distinti. Il primo è quello proporzionale: le spese per la conservazione e il godimento delle parti comuni si dividono in base ai millesimi di proprietà. È il criterio generale. Il secondo è quello differenziato: se un bene serve i condomini in misura diversa, la spesa si divide in proporzione all'uso che ciascuno può farne. Il terzo è quello separato: se un bene serve solo alcuni condomini, solo loro pagano.
D. Come si dividono le spese per scale e ascensore?
Qui c'è una regola specifica — l'art. 1124 — che sorprende molti. Le spese di manutenzione di scale e ascensori si dividono per metà in base ai millesimi e per metà in proporzione all'altezza del piano. Chi abita ai piani più alti usa di più la scala e l'ascensore — e quindi paga di più per quella seconda metà. Un errore frequente è ripartire queste spese solo per millesimi: è sbagliato, e il condomino che lo contesta in assemblea ha ragione. La delibera può essere impugnata entro 30 giorni.
D. E il riscaldamento centralizzato?
Il riscaldamento è uno dei casi più delicati. Dal 2014, con il D.Lgs. 102, i condomini con impianto centralizzato sono tenuti a installare sistemi di contabilizzazione individuale del calore. La spesa si divide in due parti: una quota fissa — legata alla potenza installata — ripartita per millesimi; e una quota variabile — legata ai consumi effettivi — ripartita in base alle letture dei contatori individuali. Chi non scalda o scalda meno paga meno sulla parte variabile. Un sistema equo, ma che richiede una gestione contabile precisa.
D. E il lastrico solare o la terrazza ad uso esclusivo?
Altra regola specifica — art. 1126. Se il lastrico solare o la terrazza è di proprietà comune, le spese si dividono tra tutti per millesimi. Ma se è ad uso esclusivo di un singolo condòmino, la ripartizione cambia: un terzo delle spese è a carico di chi lo usa, due terzi a carico di tutti gli altri — perché il lastrico funge da copertura per i piani sottostanti e il suo deterioramento riguarda tutti. È una delle norme più contestate, perché chi usa la terrazza si sente ingiustamente gravato — ma la legge è chiara.
D. Si può cambiare il criterio di ripartizione in assemblea?
Solo in parte. L'assemblea non può, a maggioranza, modificare i criteri di ripartizione previsti dalla legge: lo ha ribadito la Cassazione con diverse sentenze recenti, tra cui l'ordinanza n. 8995 del 2025. Una delibera che cambi i criteri a maggioranza è annullabile. Per derogare ai criteri legali serve un accordo contrattuale che coinvolga tutti i condomini — unanimità. Le tabelle millesimali, invece, possono essere modificate se ci sono errori di calcolo o modifiche strutturali all'edificio, con una maggioranza che rappresenti almeno 500 millesimi.
D. Un condòmino che ritiene la ripartizione sbagliata cosa può fare?
Prima cosa: contestarlo in assemblea, facendo mettere a verbale il dissenso. Se la delibera viene comunque approvata, ha 30 giorni per impugnarla davanti al giudice. Prima del giudizio è obbligatorio il tentativo di mediazione. Noi di Opportunity Srl, prima che si arrivi a questo, facciamo il possibile per chiarire in assemblea come è stata calcolata ogni voce di spesa — trasparenza e documentazione sono la migliore prevenzione dei conflitti. Un rendiconto chiaro vale molto di più di qualsiasi dibattito.
D. Come funziona la ripartizione del riscaldamento centralizzato?
È uno degli argomenti più tecnici e più contestati. Dal 2014, il D.Lgs. 102 impone ai condomini con impianto centralizzato di installare sistemi di contabilizzazione individuale del calore. La spesa si divide in due parti: una quota fissa — legata alla potenza installata e alla dispersione dell'edificio — ripartita in base ai millesimi; e una quota variabile — determinata dai consumi effettivi letti dai contatori individuali. Chi scalda di meno paga meno sulla parte variabile. Un sistema equo ma che richiede una gestione contabile precisa e letture periodiche dei dispositivi.
D. E il lastrico solare o la terrazza ad uso esclusivo di un condòmino?
Qui si applica l'art. 1126 del Codice Civile, che molti trovano sorprendente. Se il lastrico o la terrazza è di proprietà comune, le spese si dividono tra tutti per millesimi. Ma se è ad uso esclusivo di un singolo condòmino — ad esempio una terrazza privata all'ultimo piano — la ripartizione cambia: un terzo delle spese è a carico di chi la usa, due terzi a carico di tutti gli altri condomini. Il motivo è che il lastrico funge da copertura per i piani sottostanti: il suo deterioramento riguarda l'intero edificio, non solo chi ci cammina sopra.
D. Le spese straordinarie sono detraibili fiscalmente?
Sì, ed è un aspetto che vale la pena conoscere. Le spese condominiali straordinarie per interventi sulle parti comuni — ristrutturazioni, rifacimento facciata, impianti — possono beneficiare di detrazioni fiscali. Dal 2026 il Bonus Casa si attesta al 36% con limite di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare. L'amministratore ha l'obbligo di trasmettere all'Agenzia delle Entrate, entro il 16 marzo di ogni anno, l'elenco delle spese sostenute con le relative quote attribuite a ciascun condòmino. Ogni condòmino può poi inserire la propria quota nella dichiarazione dei redditi e recuperare la detrazione in dieci anni.
D. Come ci si comporta con i condòmini morosi?
È purtroppo una situazione frequente. La legge prevede che l'amministratore, dopo aver sollecitato il pagamento, possa agire in via monitoria — cioè richiedere un decreto ingiuntivo al giudice — anche senza preventiva autorizzazione dell'assemblea, per recuperare le quote scadute da più di sei mesi. Il decreto è immediatamente esecutivo. Per evitare che la morosità ricada sugli altri condòmini, Opportunity Srl monitora mensilmente i pagamenti e interviene tempestivamente con solleciti formali e, se necessario, con l'azione legale. La prevenzione è sempre preferibile al contenzioso.
«Le tabelle millesimali non sono un mistero. Sono matematica applicata alla convivenza — e quando sono sbagliate, si corregge sempre in tempo.»
Valeria Zaneboni · Contabilità & Fisco · Opportunity Srl